lunedì 4 febbraio 2013

Titolo 3 - MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA VIOLENZA SESSUALE e Titolo 4 - ISTITUZIONE DEL REATO DI FEMMINICIDIO


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IL MANIFESTO DEGLI OBIETTIVI IMMEDIATI
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Di IOLE NATOLI - con la collaborazione di Adriana Perrotta, Ilaria Tarabella, Teresa Pezzi

TITOLO 3 - MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA VIOLENZA SESSUALE

Con sentenza nº 4377, depositata il 1º Febbraio 2012, la III Sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi in merito a un caso di stupro di gruppo, concedeva ai presunti imputati del reato gli arresti domiciliari. Come spiegato in un comunicato dalla stessa, a seguito del divampare di polemiche - causate anche, ma non solo, da informazioni  giornalistiche abbastanza distorte sulla sentenza -, la Cassazione, muovendosi nell’ambio della normativa vigente e di precedenti pronunce della Corte Costituzionale cui si erano appellati i difensori tramite ricorso specifico, aveva operato nell’unico modo concreto ravvisabile, atto a evitare di restituire nell’immediato alla totale libertà i presunti imputati, per scadenza dei termini di custodia cautelare.
E tuttavia una modifica delle disposizioni vigenti si impone e ciò a prescindere dalla questione delle misure alternative. Giacché “delitti meramente individuali” - cui si riferiva la Consulta nella pronuncia relativa a un caso di violenza sessuale singola - gli stupri di gruppo, invece, non sono. Al di là dell’entità del danno psicologico e fisico subito in ciascuna delle due tipologie di violenza sessuale dalla vittima, e del fatto che rispetto al danno, IN OGNI CASO GRAVE SUBITO, le pene attualmente vigenti appaiono vergognosamente irrisorie, rileviamo come una violenza sessuale di gruppo implichi che si sia in presenza di soggetti in grado di agire delittuosamente operando collegamenti mirati e adottando condotte criminali unitarie, non dissimili da quelle delle organizzazioni mafiose (per le quali l’eccezionalità del carcere preventivo è norma), sia pure su piccola scala.
Di conseguenza invitiamo a valutare se, pur non venendo meno in alcun modo alle garanzie costituzionali che impone uno Stato di diritto, in ragione delle condotte specifiche sia o no possibile introdurre la carcerazione preventiva, associata però a una tempestività dei processi per scongiurare eventuali detenzioni prolungate, che potrebbero successivamente rivelarsi infondate e dunque ingiuste.
Riteniamo altresì che vadano considerevolmente aumentati gli anni di detenzione previsti e per le violenze singole e per le violenze di gruppo, dando inoltre il dovuto rilievo e la giusta collocazione a violenze sessuali, singole o di gruppo, compiute in ambiente carcerario, ovvero in stato di impossibilità totale della vittima di porre in atto qualsivoglia difesa.
Infine, poiché le vittime di violenza sessuale, sono obbligate dalla violenza stessa a ricorrere a cure specifiche, di natura fisica e/o psicologica, terapie il cui costo spesso elevato rappresenta un ulteriore gravame che non può e non deve pesare sulla vittima, proponiamo che sia introdotta anche una pena pecuniaria, corrispondente alla spesa economica affrontata da questa per il proprio personale recupero, nonché al danno economico subito, ove dalla violenza e dal danno fisico e/o psicologico fosse anche scaturita l’impossibilità di proseguire - temporaneamente o stabilmente - nel proprio lavoro abituale o di conseguirne uno.

TITOLO 4 - ISTITUZIONE DEL REATO DI FEMMINICIDIO

Il FEMMINICIDIO risulta attualmente costituire un fenomeno emergente ed esteso, anche nel contesto sociale italiano, per il quale una tipizzazione di reato è ancora assente.
L'istituzione del reato di femminicidio comporta il riconoscimento da parte dello Stato del "delitto di genere", con annullamento automatico di terminologie e motivazioni edulcorate e fortemente stereotipizzate - quali "raptus", "amore", "gelosie" e altre piacevolezze medioevali - ricorrenti non soltanto nel linguaggio giornalistico ma persino in talune sentenze.
Si definisce di conseguenza il FEMMINICIDIO come l’assassinio volontario di una donna da parte di un uomo, quale esercizio di un potere violento derivante da un’idea di appartenenza e/o sudditanza della donna nei confronti dell’uomo.
Costituiscono aggravanti del reato: il legame di parentela, il legame di convivenza affettiva; precedenti denunce di violenza psicologica e/o sessuale e/o di stalking presentate dalla vittima. 
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Milano, 4.02.2013




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Progetto ed elaborazione del documento:  © Iole Natoli con la collaborazione di Adriana Perrotta, Ilaria Tarabella, Teresa Pezzi
Proposte/Obiettivi di:  Iole Natoli, Adriana Perrotta, Teresa Pezzi, Ilaria Tarabella e di:  Elisabetta Boiti, Alessandra Ciotti, Marcella Corsi, Emanuela Eboli, Barbara Giorgi, Antonella Panetta, Chiara Pesce
Hanno partecipato con discussioni nel gruppo di FB:  Danila Baldo, Maria Esposito, Cinzia Marroccoli, Raffaella Mauceri, Maria Grazia Negrini, Ambretta Occhiuzzi, Nadia Ruggieri

L’intero documento è scaricabile in PDF e dal Blog di riferimento e dal seguente indirizzo: https://docs.google.com/file/d/0B3tYvI6kY_0vTG1sQTJNODA3dHc/edit?usp=sharing

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